PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza).

      1. Al personale del Ministero della giustizia adibito alla conduzione di automezzi speciali è riconosciuta, durante il servizio, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
      2. La qualifica di agente di pubblica sicurezza è riconosciuta anche ogniqualvolta la persona autorizzata ad essere trasportata richieda al conducente dell'autoveicolo l'uso dei dispositivi previsti dall'articolo 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
      3. È fatta salva, comunque, l'autonoma richiesta del personale di cui al comma 1 per l'eventuale passaggio orizzontale di qualifica, così come disposto dalla contrattazione collettiva.

Art. 2.
(Indennità).

      1. Al personale di cui all'articolo 1, nel periodo durante il quale è adibito alle funzioni di cui al medesimo articolo, è corrisposta un'indennità di ammontare pari alla differenza tra il trattamento economico tabellare in godimento e quello relativo al personale inquadrato nell'area funzionale B, posizione economica B2, fatto salvo l'eventuale trattamento economico più favorevole disposto dalla contrattazione collettiva.

Art. 3.
(Vittime di attentato).

      1. L'indennità di cui all'articolo 2 è estesa al personale che sia stato vittima di attentati a causa del servizio prestato ai sensi dell'articolo 1.

Art. 4.
(Formazione e aggiornamento professionali).

      1. Il personale di cui all'articolo 1 è tenuto a frequentare appositi corsi di preparazione e di aggiornamento professionali a fini di addestramento alla guida veloce e all'uso delle armi.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.