1. Al personale del Ministero della giustizia adibito alla conduzione di automezzi speciali è riconosciuta, durante il servizio, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
2. La qualifica di agente di pubblica sicurezza è riconosciuta anche ogniqualvolta la persona autorizzata ad essere trasportata richieda al conducente dell'autoveicolo l'uso dei dispositivi previsti dall'articolo 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
3. È fatta salva, comunque, l'autonoma richiesta del personale di cui al comma 1 per l'eventuale passaggio orizzontale di qualifica, così come disposto dalla contrattazione collettiva.
1. Al personale di cui all'articolo 1, nel periodo durante il quale è adibito alle funzioni di cui al medesimo articolo, è corrisposta un'indennità di ammontare pari alla differenza tra il trattamento economico tabellare in godimento e quello relativo al personale inquadrato nell'area funzionale B, posizione economica B2, fatto salvo l'eventuale trattamento economico più favorevole disposto dalla contrattazione collettiva.
1. L'indennità di cui all'articolo 2 è estesa al personale che sia stato vittima di attentati a causa del servizio prestato ai sensi dell'articolo 1.
1. Il personale di cui all'articolo 1 è tenuto a frequentare appositi corsi di preparazione e di aggiornamento professionali a fini di addestramento alla guida veloce e all'uso delle armi.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.